Il D.L. n. 78/10 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti di beni), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali
La stessa norma aveva precisato che con appositi Provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate avrebbe fornito chiarimenti in merito alle modalità di revoca o diniego dell’autorizzazione, e ai criteri e le modalità di inclusione nell’archivio VIES.
Recentemente infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Provvedimenti del 29/12/2010 con i quali sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
La disciplina in esame prevede due differenti procedure per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seconda che i soggetti:
- siano già in attività e quindi già titolari di partita Iva;
- che iniziano l’attività.
Adempimenti dei soggetti già in attività
Tali soggetti se seguiranno alcuni adempimenti rimarranno iscritti nell'archivio altrimenti verranno esclusi. Tuttavia bisogna fare una distinzione tra i soggetti già in possesso di partita Iva a seconda del periodo in cui hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività:
Soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività dal 31/05/2010 al 28/02/2011:
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entro il 28/02/2011 Di conseguenza coloro che prevedono di effettuare operazioni intraUE , se vogliono che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28/02/2011, dovranno inviare l'istanza , alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29/01/2011 |
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rimangono iscritti nell'Archivio |
Soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività prima del 31/05/2010:
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entro il 28/02/2011 Di conseguenza coloro che prevedono di effettuare operazioni intraUE , se vogliono che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28/02/2011, dovranno inviare l'istanza , alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29/01/2011 |
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rimangono iscritti nell'Archivio |
Quindi per coloro che sono tenuti ad inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate , c'è tempo fino al 29 gennaio 2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni nell'ambito degli altri 26 Stati della Ue), se si vuole che trascorrano i trenta giorni per il silenzio/assenso prima del 28 febbraio 2011, questo per evitare un periodo di sospensione nella effettuazione di operazioni Intra Ue.
L'istanza va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell'agenzia delle Entrate.
In ogni caso si ritiene che per molti soggetti che risultano cancellati dall'archivio, l'istanza potrà essere presentata solo all'occorrenza.
Adempimenti per i soggetti che si accingono ad aprire partita Iva, che iniziano l’attività
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie .
Tale volontà viene espressa compilando:
- campo “Operazioni Intracomunitarie ” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.